super ammortamento 2016 al 140% per beni strumentali nuovi
Partita Iva, Società

Super ammortamento 2016 al 140% per beni nuovi

In tema di super ammortamento 2016, ai fini irpef e ires (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (leasing), è maggiorata del 40%.

Sono maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.

NON è maggiorato il costo fiscale di acquisizione riconosciuto ai fini della valorizzazione delle plusvalenze e minusvalenze.

 

Super ammortamento Esclusioni

Sono esclusi i beni immateriali

Sono esclusi fabbricati e costruzioni, beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e alcuni beni specifici quali condutture, materiale rotabile e aerei completi.

E’ esclusa l’agevolazione per i beni in leasing operativo (cioè senza opzione di riscatto).

Ambito applicativo

Il super ammortamento può essere applicato a Beni materiali, anche di valore <516€

Il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto

Super ammortamento: Requisito della novità

Può essere oggetto dell’agevolazione in capo all’acquirente anche il bene che è esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, che non fa perdere al bene il requisito della novità.

Non può fruire della maggiorazione il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come ad esempio l’autovettura che  sia  stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi. Le auto a Km zero sono quindi escluse.

Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.

Requisito della strumentalità

I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Sono quindi categoricamente esclusi dal super ammortamento:

  • Beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce)
  • Beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita
  • Materiali di consumo.

Lavori su beni non di proprietà

Le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Immobilizzazioni materiali” solo se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene di cui sono momentaneamente accessori. Tali spese possono fruire della maggiorazione del 40% in quanto costituiscono beni materiali. Le spese su beni di terzi, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono capitalizzabili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”

Effetti

  • Si tratta di una semplice variazione in diminuzione nel modello Unico, nessun effetto ai fini civilistici.
  • Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo; pertanto, non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite
  • Gli acconti per il 2016 calcolati come se non ci fosse l’agevolazione (quindi più elevati, si avrà il beneficio in occasione del saldo a giugno 2017)
  • Gli studi di settore non vengono influenzati, si ha quindi un ulteriore vantaggio, o meglio l’agevolazione non contribuisce a peggiorare la situazione per gli studi di settore
  • Non si ha alcun effetto ai fini delle plus/minusvalenze, come sui valori ai fini del calcolo del plafond per le manutenzioni

Varie

    • La possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% è esclusa per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi
    • Vale invece per i contribuenti minimi
    • La possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui, per effetto della maggiorazione in questione, il costo del bene superi l’importo di € 516,46
    • In caso di affitto d’azienda l’agevolazione vale solo nei confronti dell’affittuario o usufruttuario
    • Orientamenti dottrinari: L’aliquota fiscale ordinaria deve essere ridotta al 50% nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, mentre la maggiorazione sembra potersi calcolare con aliquota “piena” o con aliquota ridotta (40% sul 50% del coefficiente tabellare). Rilevato che, ai sensi della circolare n. 23/E/2016, qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, l’OIC 16 precisa che la riduzione alla metà dell’aliquota è ammissibile se la quota di ammortamento ottenuta non si discosta in modo significativo da quella calcolabile a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

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