Autoriciclaggio

Accordo Italia – Svizzera e voluntary disclosure: conseguenze pratiche

Accordo Italia – Svizzera, voluntary disclosure e reato di antiriciclaggio: conseguenze pratiche

Switzerland and ItalyDopo che sarà ratificato (dovrebbe succedere a metà febbraio) l’accordo multilaterale sullo scambio di informazioni con la Svizzera, con decorrenza dal 2017, per i reati cui è legato lo scambio di informazioni sarà operativa una retroattività limitata a 3 anni. S aggiunge quindi la necessità di valutare se aderire o meno alla voluntary disclosure.

La banca Credit Suisse ha comunicato che impedirà ai propri clienti i prelevamenti in contanti: sarà possibile operare solo mediante bonifici ed esclusivamente canalizzare le rimesse verso Paesi white list. Tale posizione è propedeutica all’accordo di collaborazione sullo scambio di informazioni Italia – Svizzera.

A margine della materia, si ricorda che Italia e Svizzera firmeranno prossimamente anche un’intesa ai sensi della quale i falsi frontalieri saranno tassati in misura integrale, e non con le misure agevolate previste a favore di chi versa effettivamente in tale condizione.

Il reato di autoriciclaggio

Ciò premesso, occorre ricordare che dal 1.01.2015 è in vigore il reato di autoriciclaggio che, seppure non retroattivo, rappresenta un reato istantaneo a effetti permanenti, che può configurarsi anche per comportamenti successivi e può essere contestato anche a seguito di reati presupposti già prescritti. Ne derivano possibili conseguenze per i contribuenti che, nelle more della firma del Protocollo, siano intenzionati a spostare i loro patrimoni – o lo abbiano già fatto – fuori dalla Svizzera verso Stati non collaborativi: in altri termini potrebbero comunque essere perseguiti.

Come anticipato, è stato introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio (Art. 648-ter. C.P.). Sono previste 2 fattispecie:

  1. Si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
  2. Si applica la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, mentre è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Non si configura, invece, il reato di autoriciclaggio se si utilizza il denaro, i beni o le altre utilità per l’utilizzo o per il godimento personale. Il contribuente che ha commesso reati tributari potrebbe essere, dunque, colpevole anche del reato di autoriciclaggio, salvo che non abbia utilizzato il denaro derivante dall’evasione esclusivamente per scopi personali, o se lo abbia utilizzato in maniera ‘‘trasparente’’, atta a non ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.

La stessa Svizzera, peraltro, ha disciplinato il reato di riciclaggio e autoriciclaggio il 12.12.2014, con effetto dal 1.07.2015 per reati presupposti anche fiscali di valore superiore a 300.000 franchi.

Regolarizzazione capitali esteri – voluntary disclosure

Determinazione forfettaria dell’imponibile e applicazione dell’imposta – su istanza di voluntary disclosure del contribuente da formulare nella richiesta come da apposito modello (vedi link fondo pagina), l’ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando un coefficiente di redditività del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determina l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 27% (Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2.000.000 euro).

Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta.

Si ricorda invece che sull’accertamento di maggiori imposte derivanti dai paesi Black-list (la Svizzera non ne farà più parte), si applicano sanzioni e termini di accertamento raddoppiati.

Effetti della procedura di Voluntary disclosure – Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria:

  • è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D. Lgs. n.74/2000;
  • è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

Pertanto, chi “emerge” non è punito per i reati tributari (fatta eccezione per l’emissione delle fatture false), ed evita anche il reato di autoriciclaggio.

Conclusa l’operazione di voluntary disclosure dei capitali esteri, il contribuente ha tre possibilità:

  • intestare le attività a una società fiduciaria;
  • trasferire le medesime in Italia;
  • conservare le disponibilità presso la banca estera.

Da considerare, peraltro, che in presenza di liquidità detenute in Svizzera – in franchi – i recenti accadimenti che hanno condotto a un considerevole apprezzamento della valuta elvetica rispetto all’euro produrranno positivi effetti in termini di “risparmio” d’imposta. La valorizzazione in euro, infatti, avviene con riferimento al periodo 2008 – 2013, con un cambio medio sensibilmente inferiore rispetto a quello attuale e, conseguentemente, le imposte da pagare sono calcolate su un controvalore in euro “storicizzato” e non su quello che il contribuente otterrebbe qualora decidesse – ora – di trasformare i franchi nella valuta dei Paesi comunitari.

Si ricorda, infine, che l’emersione di capitali da Stati black-list determina il raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento, oltre alla presunzione che tali capitali siano frutto di redditi non dichiarati (fatta salva la prova contraria, a carico del contribuente). Al riguardo, entro il mese febbraio, Italia e Svizzera dovrebbero firmare un accordo che consentirà di includere quest’ultima nella white-list.

Allora che fare in caso di detenzione di attività finanziarie in Svizzera non dichiarate in Italia? Questa sembra davvero l’ultima chance. Anche se la regolarizzazione sarà onerosa, non è da trascurare l’aspetto penale (ovvero, il suo superamento). Il cammino intrapreso dalla Svizzera per diventare “trasparente” non sarà l’unico, perché il cambiamento in atto non è una questione italiana ma mondiale; in tal senso si pensi all’adesione, più o meno volontaria, della Svizzera alla normativa FACTA statunitense.

risorse:

Bozza modello AE voluntary disclosure

FACTA

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2 thoughts on “Accordo Italia – Svizzera e voluntary disclosure: conseguenze pratiche
  1. Aggiornamento
    • Credit Suisse
    I 1.300 soggetti raggiunti, 3 giorni prima dell’inizio della voluntary disclosure, dagli inviti dell’Agenzia delle Entrate relativi all’inchiesta sulle polizze vita stipulate con Credit Suisse non potranno avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.
    • Esame documentazione
    Il professionista incaricato di seguire la procedura di voluntary disclosure è tenuto ad analizzare attentamente i documenti di fonte estera per individuare, in primo luogo, il periodo d’imposta nel corso del quale le ricchezze all’estero sono state effettivamente costituite.
    Per le attività finanziarie mediamente non superiori ai 2 milioni di euro è possibile utilizzare il metodo forfetario, con il quale il reddito si presume in misura pari al 5% della consistenza estera esistente alla fine del periodo d’imposta. Su tale reddito si applica un’imposta sostitutiva del 27%.
    Qualora, invece, si utilizzi il metodo analitico, le difficoltà di calcolo variano a seconda sia dell’importo regolarizzato sia del tipo di gestione utilizzata nello Stato estero.

  2. Aggiornamento:
    Voluntary disclosure con modulistica e istruzioni definitive.
    • Pronto il modello definitivo con tutte le istruzioni da seguire per aderire alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186/2014. E’ consultabile, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione finale, approvata con Provvedimento del 30.01.2015, del modulo di richiesta di adesione alla voluntary disclosure corredata dalle istruzioni, che recepiscono le osservazioni espresse dagli operatori del settore e illustrano le modalità per regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero.
    • Possono presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure tutti i contribuenti che detengono attività e beni all’estero e hanno omesso di dichiararli al Fisco, per sanare le relative violazioni dichiarative, ivi incluse quelle inerenti i maggiori imponibili riferiti e non alle attività e ai beni anzidetti. La procedura deve riguardare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero.
    • Possono inoltre presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure anche tutti gli altri contribuenti per sanare eventuali violazioni dichiarative.
    • In entrambi i casi l’emersione può interessare solo le violazioni commesse prima del 30.09.2014, a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura.
    • Il modello, deve essere compilato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 30.09.2015. L’invio può essere effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.
    • Si precisa, inoltre, che è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro 30 giorni dall’invio dell’istanza originaria. Si rileva, infine, che il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti intermediari incaricati esclusi gli avvocati.
    • I principali documenti da presentare sono relativi, in genere, ai beni quali immobili, depositi titoli, finanziamenti e partecipazioni societarie.