dichiarazione dei redditi per il regime forfetario
Partita Iva, Regime Forfetario

Dichiarazione dei redditi regime forfetario

Cosa c’è di nuovo sulla dichiarazione dei redditi regime forfetario? Si pensava che sarebbe stato semplice per i forfetari fare la dichiarazione dei redditi. Si pensava sarebbe stato sufficiente indicare il codice attività, i ricavi dell’anno et voilà la dichiarazione dei redditi sarebbe stata compilata automaticamente. Chiunque avrebbe potuto compilarla senza problemi, a partire dal singolo contribuente. Vero, la determinazione delle imposte è quasi banale, ma la compilazione della dichiarazione è tutt’altra cosa!

Dichiarazione dei redditi regime forfetario: i contribuenti devono inserire le spese dettagliate

Con la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello UNICO 2016 Persone Fisiche, sono state fornite le informazioni che i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfetario devono indicare a fronte dell’esonero dall’applicazione delle ritenute alla fonte e dell’esclusione dagli studi di settore.

Le ritenute alla fonte

I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte (non sono sostituti d’imposta, cioè pagano i loro professionisti al lordo come i privati) pur dovendo indicare il codice fiscale del percettore e l’ammontare dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta.

Sorpresa: in UNICO 2016 Persone Fisiche, quei dati devono essere indicati ai righi RS371, RS372 e RS373, compilando un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.

Gli studi di settore

I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili.

Sorpresa: in sede di dichiarazione dei redditi devono comunque essere fornite informazioni relative alle attività soggette al regime forfetario. Nel modello UNICO 2016 Persone Fisiche, sono stati predisposti specifici righi per gli esercenti attività d’impresa (da RS374 a RS378) e per i lavoratori autonomi (da RS379 a RS381).

Nello specifico, gli imprenditori individuali dovranno indicare:

  • Il numero complessivo delle giornate retribuite;
  • L’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
  • Il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data del 31/12/2015;
  • L’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
  • I costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, canoni di noleggio, canoni d’affitto d’azienda;

Invece, gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:

  • Il numero complessivo delle giornate retribuite;
  • L’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale (ad esempio, spese sostenute da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio);
  • I consumi (servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per la trazione di autoveicoli).

Mi sembra che tali indicatori assomiglino in maniera impressionante ai dati contabili degli studi di settore…

 

Necessario il monitoraggio delle spese sostenute

Alla luce di quanto sopra, in controtendenza rispetto all’intento di semplificare gli adempimenti per i soggetti minori, gli appartenenti al regime forfetario non devono tenere le scritture contabili ma devono invece effettuare un costante monitoraggio e l’annotazione dei dati relativi alle spese sostenute (nonché alla maniacale conservazione della relativa documentazione), sebbene queste non rilevino ai fini della permanenza nel regime, né, tantomeno, ai fini della determinazione del reddito…

 

Il commento

Da dottore commercialista, ritengo sarebbe stato più corretto poter fornire al contribuente aderente al regime forfetario la possibilità di scegliere se affidarsi ad un esperto per la consulenza, magari destinando il budget ad una vera consulenza! Ed invece, chi potrà mai pensare di compilarsi da solo la dichiarazione dei redditi?

Mi sarei atteso più coerenza da parte del legislatore e soprattutto maggiore comprensione rispetto allo “spirito della norma” da parte dell’Agenzia delle Entrate, che invece sembra sempre affamata di dati contabili ed extracontabili. Per controllare cosa, non si sa… non mi sembra che la raccolta dei dati abbia mai avuto grande efficacia nel contrasto all’evasione dei moltissimi contribuenti con volumi di attività più modesti, negli ultimi 15 anni…

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